Norme e dimensioni minime dell’ascensore per disabili
Quando si rende necessaria la realizzazione di un ascensore bisogna verificare se è possibile installarlo e quanto spazio occupa. Vediamo insieme quali sono le normative vigenti in materia di dimensioni minime dell’ascensore e d’installazione sia negli spazi privati che pubblici.
Cosa dice la normativa sulle dimensioni minime necessarie all’installazione di un ascensore?
Il DM 236/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la vistabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche – è la legge di riferimento quando dobbiamo installare un ascensore.
Secondo la normativa possiamo installare e realizzare un ascensore solo quando esistono dei requisiti ben specifici riguardo lo spazio necessario. Il decreto ci indica le regole da rispettare in termini di dimensioni minime.
Queste variano a seconda del luogo dove si realizzeranno i lavori e distingue uno spazio pubblico, come un ospedale o un ufficio, uno spazio privato, come un condominio.
La legge obbliga al rispetto delle misure minime dell’apertura della porta, che deve essere sufficientemente ampia da consentire il passaggio di una persona in sedia a rotelle.

Dimensioni minime in edifici preesistenti
Immaginiamo di trovarci in un centro storico, in un palazzo antico senza ascensore.
Se abbiamo la necessità di installarne uno, dobbiamo presentare il progetto all’assemblea condominiale, tenendo conto che la cabina deve avere una profondità di 1,20 m e un vano di apertura della porta di 0,80 m sul lato corto.
La piattaforma di distribuzione nello spazio antistante la cabina deve essere di 1,40m x 1,40 m.
Se il vano scala è troppo stretto, dobbiamo prendere in considerazione la dimensione delle scale stesse. E sì, un lavoro lungo e costoso, ma necessario per installare un ascensore interno a norma e utilizzabile da tutti.
Dimensioni minime in edifici di nuova costruzione
La questione è diversa per un condominio o un palazzo in costruzione.
Per legge, ogni nuovo edificio con più di tre piani deve essere dotato di ascensore.
In questo caso le dimensioni minime da rispettare sono maggiori. La cabina deve avere 1,40m di profondità e 1,10 m di larghezza, più un’apertura della porta sul lato più corto di almeno 80 cm.
La piattaforma di distribuzione che si trova di fronte alla cabina deve essere di almeno 1,50 m x 1,50 m.
Oltre alle misure bisogna tener conto di:
- Tempi di apertura e chiusura delle porte. Devono dare il tempo a chi si muove con difficoltà di entrare e uscire in sicurezza;
- La bottoniera, i tasti di emergenza e il citofono si devono trovare a un’altezza adeguata, in modo che tutti i pulsanti siano facilmente raggiungibili;
Nello specifico:
Dimensioni minime di adeguamento edifici esistenti
Le dimensioni minime, previste dalla normativa vigente per vano ascensore a norma disabili per adeguamento edifici esistenti con accessi sullo stesso lato, sono:
| Dimensioni minime ascensore a norma disabili adeguamento edifici esistenti | |
|---|---|
| Capienza | 4 persone |
| Vano interno netto larghezza x profondità | 1400 x 1600 mm larghezza x profondità |
| Fossa | 1500 mm |
| Portata | 350 kg |
| Interno cabina | 800 x 1200 mm larghezza x profondità |
| Testata extra-corsa | 3500 mm. |
Dimensioni ingombro ascensore per nuove costruzioni edilizia pubblica
Le dimensioni minime per vano ascensore a norma disabili previste dalla normativa vigente per edifici pubblici nuove costruzioni (Scuole, Comuni, Ospedali, etc.) sono:
| Dimensioni minime per vano ascensore a norma disabili edilizia pubblica | |
|---|---|
| Capienza | 8 persone |
| Vano interno netto | 1600 x 1800 mm larghezza x profondità |
| Fossa | 1500 mm |
| Portata | 630 kg |
| Interno cabina | 1100 x 1400 mm larghezza x profondità |
| Extra-corsa | 3500 mm. |

Dimensioni ascensore per edilizia residenziale
Le dimensioni minime per vano ascensore a norma disabili, previste dalla normativa vigente per l’edilizia residenziale e le nuove costruzioni (casa privata, condominio, etc.):
| Dimensioni minime per vano ascensore a norma disabili per l’edilizia residenziale | |
|---|---|
| Capienza | 6 persone |
| Vano interno netto | 1500 x 1700 mm larghezza x profondità |
| Fossa | 1500 mm |
| Portata | 480 kg |
| Interno cabina | 950 x 1300 mm larghezza x profondità |
| Testata extra-corsa | 3500 mm. |
Vano Ascensore. Le misure per i progetti pubblici ed edilizia privata.
Il vano ascensore nel privato e nel pubblico deve essere progettato ad hoc e deve rispettare un corretto dimensionamento, che rispetti la normativa e le misure standard, a seconda della tipologia di edificio al quale il sistema elevatore è destinato.
Inoltre, le dimensioni del vano ascensore devono tenere debitamente conto del contesto:
- pubblico (scuole, palazzi istituzionali, Camere di Commercio, Municipi, Uffici provinciali, etc.)
- privato (a uso residenziale o abitativo di nuova costruzione o in un fabbricato o in un’azienda).
Proprio partendo da questa differenza, è necessario analizzare le fonti normative che regolamentano le dimensioni degli ascensori e del vano ascensore.

Misure del vano ascensore per disabili. Quali sono le fonti della norma?
Due sono le fonti normative per comprendere le dimensioni che occorre rispettare quando si progetta un vano ascensore sia nel contesto privato che in quello pubblico:
- P.R. 503 del 24 luglio 1996 n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici applicato a tutte le regioni italiane, esclusa la Lombardia.
- Legge regionale n.6 del 20 febbraio 1989, valida solo per la Lombardia.
Essendo un componente di ascensori, elevatori e impianti di sollevamento verticale, il vano ascensore è soggetto a vincoli e disposizioni di legge precise. Infatti, la normativa in materia è stata definita soprattutto pensando alla sicurezza e all’accessibilità dell’impianto.
In particolare, le prescrizioni sono relative alle dimensioni minime del vano ascensore, con un’ampiezza minima fissata per la larghezza della porta e della cabina.
Dimensioni minime ascensore panoramico
Nel caso di ascensori panoramici con vani semiaperti, è fondamentale progettare pareti e fossa del vano ascensore affinché la sicurezza degli utenti sia sempre messa prima dell’estetica.
Occorre rispettare le seguenti misure indicazioni: l’altezza delle pareti non deve essere inferiore di tre metri e mezzo sul lato porte e 2,5 m sulle altre pareti con distanza minima dalle pareti mobili pari a 0,5 metri.
Abbattere le barriere architettoniche
I giudici della Corte di Cassazione hanno spiegato che, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la Legge 13/1989 costituisce l’espressione di un principio di solidarietà sociale, ma persegue una finalità di carattere pubblico perché agevola l’accessibilità agli edifici, nell’interesse di tutti.
Esiste un principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta di “un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo a condizione che sia idoneo, anche se non a eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”.
L’installazione di un ascensore, conclude la Cassazione, rientra nei poteri dei condomini che devono rispettare comunque i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile, ovvero “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Quali sono le agevolazioni per abbattere le barriere architettoniche?
Detrazione del 75%
La legge n. 234/2021 o legge di bilancio 2022 ha introdotto un’agevolazione per la realizzazione d’interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche termina il 31 dicembre 2025 e dal 2026 l’incentivo scenderà al 36%.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
- la sostituzione di gradini con rampe.
Superbonus del 110% per interventi trainati
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire della detrazione del 110%.
È necessario che questi lavori siano eseguiti insieme a interventi d’isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

Soluzioni Stannah per l'accessibilità domestica: la gamma Uplifts
La gamma Stannah Uplifts offre ascensore domestici compatti a ingombro ridotto, facili da usare e progettati per la massima sicurezza. Questa gamma è composta da due modelli accessibili di ascensori domestici, entrambi pratici ed eleganti, che variano per dimensioni e capacità:
L'Uplifts S2 è la soluzione più snella e discreta, perfetta quando lo spazio è molto limitato e si desidera un inserimento rapido e pulito con accesso semplice e comandi intuitivi. Uplifts S3 è più capiente e versatile, ideale anche per chi si muove in sedia a rotelle, adatto ad accogliere una carrozzina o fino a tre persone in piedi. Entrambi garantiscono partenze e arresti morbidi, funzionamento silenzioso e dispositivi di protezione che garantiscono sicurezza e autonomia, con installazioni possibili in quasi ogni abitazione a due piani senza interventi invasivi.
Pronto a scoprire cos'è possibile nella tua casa? Richiedi ora un sopralluogo gratuito con un esperto Stannah.

Vorresti ricevere un catalogo gratuito?
Richiedi il nuovo catalogo Stannah, lo ricevi gratuitamente a casa tua per poterlo sfogliare in tutta tranquillità con i tuoi cari.